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1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
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b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
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«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
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Art. 17.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni).
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Art. 19.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni).
| 1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
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1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
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modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
| sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) al comma 2, le parole: «oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione».
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2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
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2. Identico.
| 3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
| 3. Identico.
| 4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
| 4. Identico.
| 5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-bis è abrogato.
| 5. Identico.
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